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Normative e-commerce
Normative E-commerce
L’e-commerce è sottoposto ad alcuni vincoli giuridici che devono essere osservati diligentemente.
Inizialmente non è stata creata una legislazione ad hoc per il commercio elettronico ma sono state estese, ed eventualmente adattate con modifiche, le leggi che regolano la stipulazione di contratti di compravendita a distanza e fuori dai locali commerciali, fino a che nel 2000 la Comunità Europea ha emesso la Direttiva comunitaria 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione. La ratio della Direttiva è quella di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria, così da instaurare un vero e proprio “spazio senza frontiere” per le attività economiche svolte “on line”, il cui sviluppo è considerato “uno strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei”. In Italia, la Direttiva 2000/31/CE è stata recepita con il D. Lgs. n. 70/2003, per tutto ciò che non è previsto espressamente da questo decreto legislativo resta ferma l’applicazione delle norme a tutela del consumatore, quali ad esempio quelle relative alla contrattazione a distanza, e le regole generali di contratto.
Quidi andiamo ad esaminare prima diversi aspetti della contrattazione a distanza regolati dalle leggi precedenti il decreto e poi ad individuare le novità introdotte dal Decreto Legislativo n.70/2003.
Innanzitutto, occorre seguire le prescrizioni indicate dal decreto legislativo 1 marzo 1998, n. 114; infatti, l’articolo 18 prevedendo la "vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione", comprende tutte le ipotesi di vendita al dettaglio attraverso un sito Internet.
La norma precisa che, per avviare l’attività di commercio via internet, si deve dare comunicazione preventiva (Modello COM6) al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o nel quale è fissata la sede legale, se persona giuridica.
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune, qualora non sia pervenuto parere ostativo, l’attività può essere iniziata, sulla base del c.d silenzio assenso.
I CONTRATTI
Particolare attenzione si deve porre, poi, alle norme che disciplinano i contratti necessari per svolgere la nuova attività di commercio elettronico e alle implicazioni legali che ne conseguono.
L'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n 59 attribuisce valore legale ad ogni effetto ai documenti, agli atti, ai dati, ai contratti formati dai privati e dalla pubblica amministrazione mediante strumenti informatici, trasmessi per via telematica e redatti con formalità previste dal regolamento attuativo della stessa legge.
In attuazione della legge 59/97, infatti, è stato emanato il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 denominato Regolamento, contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici. L'articolo 11 di tale regolamento indica i criteri giuridici oggettivi che dovranno possedere i documenti informatici e le modalità a cui i contratti di compravendita dovranno essere sottoposti: " I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge"; e il comma 2 stabilisce che " ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".
Affinché ai contratti telematici sia riconosciuta validità giuridica, occorre:
- Che al cliente venga consentito di utilizzare il sistema solo in modalità dimostrativa, così da non compiere inavvertitamente operazioni che lo potrebbero giuridicamente vincolare;
- Che sia prevista su ogni pagina visualizzata la possibilità di abbandonare la stipulazione e di cancellare i dati fino a quel momento inseriti;
- Fare in modo che il cliente dia inequivocabilmente il proprio consenso;
- Accertarsi dell’identità del cliente.
Il contratto on-line si considera concluso quando il destinatario del servizio ha ricevuto dal fornitore, per via elettronica, l’avviso di ricevimento (cioè la ricevuta di ritorno) dell’accettazione dell’ordine.
PRESCRIZIONI E DIVIETI
Per quanto riguarda le prescrizione e i divieti cui è tenuto l’aspirante venditore in rete occorre fare riferimento congiunto ai decreti legislativi 50/1992, 114/98 e 185/1999. Il D. Lgs. 15/1/1992 n. 50, in attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e il D.lgs 22/5/99 n 185, in attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla tutela dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza, sono certamente da applicarsi a quelle "forme particolari di vendita", tra cui sono compresi i contratti stipulati mediante l'uso di strumenti informatici e telematici; infatti, lo stesso decreto 114/98 stabilisce l’estensione al commercio via internet delle disposizioni previste dal decreto legislativo 50/92, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Il decreto del 1998, inoltre vieta l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, consentendo, però, l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, purché non comportino spese o vincoli per il consumatore. Un'altra pietra miliare in materia di difesa dei diritti del consumatore nei contratti cnclusi a distanza è Legge n. 52/1996, che recepisce la Direttiva comunitaria 93/13/CEE del 5 aprile 1993, la quale interviene sulla disciplina delle clausole abusive, inserendo nel codice civile un apposito Capo XIV-bis rubricato “Dei Contratti del Consumatore” e costituito da cinque articoli, dal 1469-bis al 1469-sexies.
I TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI ED IL DIRITTO DI RECESSO
I decreti legislativi 50/92 e 185/99 prevedono particolari oneri informativi a carico del venditore e la possibilità per il compratore di esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza dover fornire spiegazioni. In particolare, secondo il D. Lgs. 185/99 il venditore dovrà assolvere a precisi obblighi di informativa nei confronti del consumatore " in tempo utile e comunque prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza ", riguardanti l'identità del fornitore (incluso il suo indirizzo geografico), le caratteristiche essenziali del prodotto o del servizio, le modalità di consegna e impiego, il tipo di pagamento e il prezzo comprensivo di tasse, le imposte e le spese di consegna, la durata della validità dell'offerta e del prezzo e altri dettagli. Inoltre dovrà fare in modo che il consumatore, entro il momento dell'esecuzione del contratto, riceva la conferma per iscritto (o su altro supporto duraturo a disposizione e accessibile da parte del consumatore) di tutte le informazioni. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ordine, salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso la richiesta, mentre i termini utili per poter esercitare il diritto di recesso è di dieci giorni.
LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE
La competenza territoriale per le controversie sui contratti e-commerce è del giudice civile "del luogo di residenza o del domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato". I contratti stipulati via internet presentano tuttavia la difficoltà dell’identificazione del domicilio "tradizionale", che potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo. Non ha senso fare riferimento al computer sul quale risiede il sito come luogo di residenza, né all’indirizzo elettronico attivato presso un provider. Per stabilire la competenza territoriale, in caso di controversie, è necessario fare riferimento al domicilio e alla residenza fisica del consumatore.
DECRETO LEGISLATIVO n. 70/2003
Il decreto 70/2003 indiviua innanzitutto le parti del commercio elettronico che sono in sostanza tre:
- colui che svolge on line attività economica di scambio di beni o servizi;
- colui che offre un servizio di accesso-connessione alla rete e di memorizzazione delle informazioni in essa accessibili (c.d. provider);
- colui che accede alla rete per acquistare beni o servizi o ricevere tramite essa informazioni a contenuto commerciale senza finalità professionali (consumatore) o con finalità professionali (destinatario del servizio)
delinea quali sono i tratti caratteristici della contrattazione on line, stabilendo la disciplina applicabile in materia di conclusione del contratto, di obblighi del venditore di beni/prestatore di servizi, di obblighi del provider e le rispettive responsabilità.
Per ulteriori informazioni potete consultare il testo integrale del Decreto Legislativo n. 70/2003. Una precisazione è d'obbligo, nella pagina linkata trovate scritto nell'intestazione della legge che è in recepimento di una direttiva europea e che riguarda il mercato interno. Dunque la legge è aplicabile non solo in Italia, ma in tutto il mercato comune europeo, però internet è una finestra sul mondo intero, qundi ricordate, che la legge ha valore solo nel caso che venditore ed acquirente siano nel territorio della comunità europea.
Novità introdotte dal decreto Legislativo n.70/2003
Il decreto impone alcuni obblighi al venditore: l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie ad identificarlo e a contattarlo (ragione sociale, sede, partita IVA, recapito telefonico, fax, etc. ); l'obbligo di indicare in maniera chiara il prezzo, comprese le tasse e le spese di spedizione; obbligo specificare tutte le attività permesse all'acquirente e gli estremi del contratto nel caso che si tratti di una licneza d'uso di un bene (ad esempio acquisto di un software online); obbligo di indicare, così come era già previsto dal D. Lgs. n. 185/1999, le caratteristiche essenziali del bene o servizio, le modalità di pagamento e di consegna e la durata temporale della validità dell’offerta.
Una delle novità più interessati riguarda le controversie, infatti si possono comporre anche ricorrendo agli organi dicomposizione stragiudiziale online, con l'eccezione di controversie che riguardino il trasporto e la consegna dei beni.
Un'altro concetto importante, già presente nell'ordinamento, ma che viene ribadito nel Decreto Legislativo 70/2003 è che qualsiasi contratto online stipulato da un minore è annullabile da lui stesso, dal suo legale rappresentante o dagli eredi o aventi causa entro cinque anni dal raggiungimento della mggiore età.
Per quel che riguarda la conclusione del contratto il contratto telematico si conclude come tutti gli altri e cioè quando il proponente (colui che vuole acquistare) viene a consocenza dell’accettazione della propria proposta d’acquisto. Venendo nel caso concreto del commercio telematico, tipicamente il caso ricorre, quando l’e-mail di ricevuta-accettazione dell’ordine è scaricabile da parte dell’acquirente dal server del provider Internet.